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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
REGIONALE DI SOLIDARIETA’ CON IL POPOLO SAHARAWI
“SAHARAWI:PITZINNOS
DE SU MUNDU”.
ARTICOLO 1-
COSTITUZIONE
L’Associazione
Regionale di volontariato, di solidarietà con il popolo
Saharawi denominata SAHARAWI:
PITZINNOS DE SU MUNDU”- ONLUS
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) di seguito detta Associazione.
L’Associazione è un’organizzazione democratica che, sulla
base della Piattaforma Nazionale”Pace nel Sahara Occidentale e
autodeterminazione del popolo Saharawi” opera per:
a)Promuovere
ogni iniziativa diretta a trovare una soluzione di pace nel
Maghreb e far valere il
diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza del
popolo saharawi;
b)Promuovere
ogni iniziativa diretta per creare nella Regione un tessuto di
solidarietà concreta con il popolo saharawi e la Repubblica
Araba Democratica (R.A.S.D.), attraverso campagne di
informazione, scambi culturali e ogni forma di cooperazione e di
aiuto umanitario:
c)Promuovere
progetti di solidarietà anche in altri paesi del continente
africano che vivano realtà di disagio sociale ed economico.
ARTICOLO
2 - SOCI
L’Associazione
riunisce e coordina i soggetti che intendono impegnarsi a
raggiungere le finalità di cui all’art. 1.
Sono soci dell’associazione i seguenti soggetti:
a)
Persone fisiche;
b)
Le associazioni e gli enti di qualunque natura che intendano
impegnarsi a raggiungere le finalità di cui alle lettere
a),b),e c) dell’art. 1 comma 2;
c)
Gli enti locali e territoriali che intendono impegnarsi a
raggiungere le finalità di cui alle lettere a),b), e c)
dell’art. 1, comma 2, anche mediante ordini del giorno,
gemellaggi, cooperazione decentrata e iniziative simili:
L’iscrizione
avviene su richiesta degli interessati, fatta con spirito e
finalità non in contrasto con quelle dell’Associazione.
Il
Comitato esecutivo si pronuncia sull’ammissione dei soci.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo.
I
soci, in regola col pagamento della quota sociale, relativa
all’anno precedente a quello in cui si svolgerà
l’assemblea, hanno diritto di voto nell’assemblea stessa.
I
soci si impegnano a comunicare annualmente il rendiconto
economico dell’attività dell’associazione secondo le
modalità di cui all’art. 9, e un rapporto annuale delle
attività svolte.
ARTICOLO
3 -
SCOPI E OBBIETTIVI
L’Associazione
ha come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale attraverso la realizzazione dei seguenti
obiettivi;
a)
attività di solidarietà con il popolo Saharawi e con altri pesi del continente africano che
vivano realtà di disagio sociale ed economico;
b)attività
di cooperazione, di aiuto umanitario e di emergenza, di
assistenza sanitaria, con il Sahara Occidentale ed in genere con
i paesi che ospitano rifugiati o comunità all’estero, incluse
le attività di
collaborazione e di
coordinamento con associazioni, enti, organizzazioni non
governative;
c)
attività di promozione della
cooperazione economica, tecnica e scientifica;
d)
accoglienza di minori per soggiorni estivi, per cure mediche,
per attività ricreative e culturali;
e)
attività di assistenza sanitaria;
f)
attività di formine e di studio;
g)
attività di informazione, di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni nazionali ed internazionali, con
particolare riguardo al Parlamento italiano ed europeo, sulla
situazione nel Sahara Occidentale, nel Maghreb ed in genere nei
paesi del continente africano;
h)
attività di promozione dei gemellaggi tra istituzioni ed
associazioni democratiche italiane e quelle Saharawi o di altri
popoli del continente africano;
i)
attività di tutela e di promozione dei diritti delle donne
Saharawi o di altri popoli del continente africano;
l)
attività di collaborazione e di sostegno con le organizzazioni
delle società civili e
in modo particolare con le Associazioni dei lavoratori, dei
giovani, delle donne, dei difensori dei diritti umani del popolo
Saharawi e dei popoli africani in genere;
m)
attività di sostegno della rappresentanza del Fronte Polisario
e della R.A.S.D. in Italia e in Europa;
n)
attività editoriali e di informazione, anche con l’ausilio
delle nuove tecnologie;
o)
attività di ricerca e di documenti;
p)
attività educative e formative e in particolare di
aggiornamento del personale della scuola;
q)
attività di conoscenza diretta e reciproca tra società
italiana ,Saharawi e di altri popoli africani;anche attraverso
viaggi, scambi culturali e giovanili;
r)
attività di diffusione della cultura e dell’arte del popolo
Saharawi e di altri popoli africani, anche attraverso spettacoli
e manifestazioni di diversa natura
s)
attività di promozione della realtà economica e produttiva dei
saharawi e di altri popoli africani;
t)
attività nel campo del terzo settore, dell’associazionismo,
dell’attività economia sociale, della finanzia etica;
u)
attività di formazione di cooperanti e per osservatori.
L’Associazione
a tal fine coordina l’attività dei suoi soci.
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO
4 – SEDE ED ORGANI
L’Associazione
a sede in Nuoro, via San Domenico Savio 1
Gli
organi dell’Associazione sono:
a)
l’assemblea
b)
il Comitato Esecutivo ( che elegge al suo interno il Segretario,
il Tesoriere, il Vice Presidente e i Consiglieri);
c)
il Presidente;
ARTICOLO
5-ASSEMBLEA
L’assemblea
è la massima istanza rappresentativa dell’Associazione.
E’
composta da tutti i soci di cui all’art. 2.persone fiche o
legali rappresentanti degli enti.
Ogni
socio, qualora non possa intervenire personalmente, ha diritto a
farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta
rilasciata ad un altro socio.
Ogni
socio non può rappresentare per delega più di tre soci.
I
soci, presenti in assemblea in proprio o per delega, hanno
diritto ad un voto ciascuno.
In
particolare tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, per l’approvazione del bilancio e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea
in seduta ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una vota
all’anno.
L’Assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della
metà più uno dei
soci,e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti, in regola col
pagamento della quota sociale come previsto all’art. 2.
L’Assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea
in seduta straordinaria può essere convocata dal Presidente, di
propria iniziativa o su richiesta motivata e scritta di almeno
cinque soci in regola col pagamento della quota sociale.
Per
modifiche dello Statuto è competente l’assemblea in seduta
straordinaria.
In
tali casi, per l’approvazione delle modifiche, l’Assemblea
delibera,in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci
in regola col pagamento della quota sociale dell’anno
precedente,ovvero, in seconda convocazione, con la maggioranza
dei soci presenti in regola col pagamento della quota sociale
dell’anno precedente.
La
convocazione delle assemblee deve, di norma, avvenire mediante
avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni
prima della data fissata ovvero
mediante lettera spedita almeno quindici giorni prima della data
dell’assemblea.
Nell’avviso
deve essere indicato anche il luogo,e l’ora della seconda
convocazione che può avvenire anche il giorno prima.
ARTICOLO
6 - PRESIDENTE
Il
Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria a maggioranza
dei presenti aventi diritto al voto.
Rappresenta
l’Associazione,presiede le assemblee ed il Comitato Esecutivo.
Resta
in carica tre anni e può essere rieletto.
Assieme
al segretario e ai membri del Comitato Esecutivo mantiene i
rapporti con le istituzioni e con enti e istituzioni collegate
all’associazione, elabora i piani di lavoro e le iniziative da
sottoporre all’assemblea.
Il
Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice
Presidente,il medesimo sostituisce il Presidente in caso di
impedimento.
Il
Presidente può delegare il potere di firma per gli atti di
disponibilità delle risorse dell’Associazione al Segretario e
al Tesoriere.
ARTICOLO
7 – COMITATO ESECUTIVO
Il
Comitato Esecutivo dirige l’Associazione,coordina
l’attuazione degli indirizzi espressi dell’Assemblea,
definisce i programmi di lavoro annuali e ne coordina la
realizzazione.
E’
composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario,
dal Tesoriere, dai Consiglieri e da un numero di membri definito
dall’assemblea ordinaria, anche in base delle competenze
specifiche che si intendono attivare.
I
componenti vengono eletti dall’Assemblea ordinaria a
maggioranza dei presenti, su proposta di almeno tre soci
presenti.
In
caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il
componente cessato può essere sostituito da altro, cooptato dal
Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta.
Il
Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere, e i Consiglieri.
Il
segretario può affidare a componenti del Comitato Esecutivo
specifici incarichi.
Il
Comitato Esecutivo si pronuncia sulla ammissione dei soci.
Su
istanza di uno qualsiasi dei suoi membri, si pronuncia sulla
loro esclusione per gravi violazioni del presente
statuto,sentito il socio.
Il
Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi
membri può essere rieletto.
Il
Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o su richiesta
scritta di almeno due componenti.
Le
decisioni del Comitato Esecutivo vengono adottate a maggioranza
semplice dai presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
ARTICOLO
8 – SEGRETARIO E TESORIERE
Il
Segretario cura l’aggiornamento degli elenchi dei soci, redige
verbali assembleari ed i registri delle attività
dell’Associazione.
Il
Tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione
dell’Assemblea; provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità dell’Associazione; provvede la riscossione delle
entrate e al
pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato
Esecutivo.
Predispone
il rendiconto economico annuale delle attività svolte
dall’Associazione di cui all’art. 2, secondo i criteri di
cui all’art. 9.
ARTICOLO
9 – RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO
L’Associazione
trae i suoi proventi dalle quote associative versate dai soci,
dai contributi dei volontari conferiti da persone fisiche e da
istituzioni ed enti pubblici e privati, da contributivi
organismi internazionali, da introiti derivanti da convenzioni,
da donazioni e lasciti testamentari, da lotterie,tombole, pesche
e banchi di beneficenza, da rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Il
bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione è redatto
annualmente dal segretario e dal tesoriere, i quali
predispongono inoltre un rendiconto economico delle attività
svolte dall’associazione sulla base dei bilanci, dei
rendiconti dei soci, nonché dell’ammontare dell’attività
svolta dai soci di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2, comma
2.
L’esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
I
bilanci annuali sono approvati dall’assemblea ordinaria entro
quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
E’
fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto , utili
ed avanzi di gestione.
Tali
utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione di cui all’art. 3 .
ARTICOLO
10 – QUOTE SOCIALI
La
quota associativa annuale a carico dei soci è fissata
dall’Assemblea ordinaria.
I
soci non in regola con il, pagamento delle quote sociali non
sono eletti e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO
11 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione
può essere sciolta solo dall’Assemblea dei soci a maggioranza
dei due terzi.
L’Assemblea
nomina i liquidatori. Il patrimonio mobiliare e immobiliare e
gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO
12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni in materia |