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ASSOCIAZIONE onlus:
 “
SAHARAWI: pitzinnos de su mundu

via San Domenico Savio n° 31   08100 Nuoro.
mail:  pitzinnosdesumundu@libero.it
C/C postale n°85640589 
Codice IBAN  IT18 U076 0117 3000 0008 5640 589 intestato a:
Ass. PITZINNOS DE SU MUNDU-onlus  Nuor
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STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DI SOLIDARIETA’ CON IL POPOLO SAHARAWI

“SAHARAWI:PITZINNOS DE SU MUNDU”.


                                                   ARTICOLO 1- COSTITUZIONE

L’Associazione Regionale di volontariato, di solidarietà con il popolo Saharawi denominata SAHARAWI: PITZINNOS DE SU MUNDU”- ONLUS  è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione.
L’Associazione è un’organizzazione democratica che, sulla base della Piattaforma Nazionale”Pace nel Sahara Occidentale e autodeterminazione del popolo Saharawi” opera per:

a)Promuovere ogni iniziativa diretta a trovare una soluzione di pace nel Maghreb e far valere il    diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza del popolo saharawi;

b)Promuovere ogni iniziativa diretta per creare nella Regione un tessuto di solidarietà concreta con il popolo saharawi e la Repubblica Araba Democratica (R.A.S.D.), attraverso campagne di informazione, scambi culturali e ogni forma di cooperazione e di aiuto umanitario:

c)Promuovere progetti di solidarietà anche in altri paesi del continente africano che vivano realtà di disagio sociale ed economico.

 

ARTICOLO 2 - SOCI

L’Associazione riunisce e coordina i soggetti che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui all’art. 1.
Sono soci dell’associazione i seguenti soggetti:

a) Persone fisiche;

b) Le associazioni e gli enti di qualunque natura che intendano impegnarsi a raggiungere le finalità di cui alle lettere a),b),e c) dell’art. 1 comma 2;

c) Gli enti locali e territoriali che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui alle lettere a),b), e c) dell’art. 1, comma 2, anche mediante ordini del giorno, gemellaggi, cooperazione decentrata e iniziative simili:

L’iscrizione avviene su richiesta degli interessati, fatta con spirito e finalità non in contrasto con quelle dell’Associazione.

Il Comitato esecutivo si pronuncia sull’ammissione dei soci.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci, in regola col pagamento della quota sociale, relativa all’anno precedente a quello in cui si svolgerà l’assemblea, hanno diritto di voto nell’assemblea stessa.

I soci si impegnano a comunicare annualmente il rendiconto economico dell’attività dell’associazione secondo le modalità di cui all’art. 9, e un rapporto annuale delle attività svolte.

 

ARTICOLO 3  -  SCOPI E OBBIETTIVI

L’Associazione ha come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi;

a) attività di solidarietà con il  popolo Saharawi e con altri pesi del continente africano che vivano realtà di disagio sociale ed economico;

b)attività di cooperazione, di aiuto umanitario e di emergenza, di assistenza sanitaria, con il Sahara Occidentale ed in genere con i paesi che ospitano rifugiati o comunità all’estero, incluse le attività di collaborazione  e di coordinamento con associazioni, enti, organizzazioni non governative;

c) attività di promozione  della cooperazione economica, tecnica e scientifica;

d) accoglienza di minori per soggiorni estivi, per cure mediche, per attività ricreative e culturali;

e) attività di assistenza sanitaria;

f) attività di formine e di studio;

g) attività di informazione, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al Parlamento italiano ed europeo, sulla situazione nel Sahara Occidentale, nel Maghreb ed in genere nei paesi del continente africano;

h) attività di promozione dei gemellaggi tra istituzioni ed associazioni democratiche italiane e quelle Saharawi o di altri popoli del continente africano;

i) attività di tutela e di promozione dei diritti delle donne Saharawi o di altri popoli del continente africano;

l) attività di collaborazione e di sostegno con le organizzazioni delle società civili  e in modo particolare con le Associazioni dei lavoratori, dei giovani, delle donne, dei difensori dei diritti umani del popolo Saharawi e dei popoli africani in genere;

m) attività di sostegno della rappresentanza del Fronte Polisario e della R.A.S.D. in Italia e in Europa;

n) attività editoriali e di informazione, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;

o) attività di ricerca e di documenti;

p) attività educative e formative e in particolare di aggiornamento del personale della scuola;

q) attività di conoscenza diretta e reciproca tra società italiana ,Saharawi e di altri popoli africani;anche attraverso viaggi, scambi culturali e giovanili;

r) attività di diffusione della cultura e dell’arte del popolo Saharawi e di altri popoli africani, anche attraverso spettacoli e manifestazioni di diversa natura

s) attività di promozione della realtà economica e produttiva dei saharawi e di altri popoli africani;

t) attività nel campo del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività economia sociale, della finanzia etica;

u) attività di formazione di cooperanti e per osservatori.

L’Associazione a tal fine coordina l’attività dei suoi soci.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

 

ARTICOLO 4 – SEDE ED ORGANI

L’Associazione a sede in Nuoro, via San Domenico Savio 1

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’assemblea

b) il Comitato Esecutivo ( che elegge al suo interno il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente e i Consiglieri);

c) il Presidente;

 

ARTICOLO  5-ASSEMBLEA

L’assemblea è la massima istanza rappresentativa dell’Associazione.

E’ composta da tutti i soci di cui all’art. 2.persone fiche o legali rappresentanti degli enti.

Ogni socio, qualora non possa intervenire personalmente, ha diritto a farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta rilasciata ad un altro socio.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

I soci, presenti in assemblea in proprio o per delega, hanno diritto ad un voto ciascuno.

In particolare tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una vota all’anno.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà  più uno dei soci,e in seconda convocazione   qualunque sia il numero dei soci presenti, in regola col pagamento della quota sociale come previsto all’art. 2.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata e scritta di almeno cinque soci in regola col pagamento della quota sociale.

Per modifiche dello Statuto è competente l’assemblea in seduta straordinaria.

In tali casi, per l’approvazione delle modifiche, l’Assemblea delibera,in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci in regola col pagamento della quota sociale dell’anno precedente,ovvero, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti in regola col pagamento della quota sociale dell’anno precedente.

La convocazione delle assemblee deve, di norma, avvenire mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata  ovvero mediante lettera spedita almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.

Nell’avviso deve essere indicato anche il luogo,e l’ora della seconda convocazione che può avvenire anche il giorno prima.

 

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Rappresenta l’Associazione,presiede le assemblee ed il Comitato Esecutivo.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Assieme al segretario e ai membri del Comitato Esecutivo mantiene i rapporti con le istituzioni e con enti e istituzioni collegate all’associazione, elabora i piani di lavoro e le iniziative da sottoporre all’assemblea.

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente,il medesimo sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Presidente può delegare il potere di firma per gli atti di disponibilità delle risorse dell’Associazione al Segretario e al Tesoriere.

 

ARTICOLO 7 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo dirige l’Associazione,coordina l’attuazione degli indirizzi espressi dell’Assemblea, definisce i programmi di lavoro annuali e ne coordina la realizzazione.

E’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai Consiglieri e da un numero di membri definito dall’assemblea ordinaria, anche in base delle competenze specifiche che si intendono attivare.

I componenti vengono eletti dall’Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti, su proposta di almeno tre soci presenti.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il componente cessato può essere sostituito da altro, cooptato dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta.

Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e i Consiglieri.

Il segretario può affidare a componenti del Comitato Esecutivo specifici incarichi.

Il Comitato Esecutivo si pronuncia sulla ammissione dei soci.

Su istanza di uno qualsiasi dei suoi membri, si pronuncia sulla loro esclusione per gravi violazioni del presente statuto,sentito il socio.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri può essere rieletto.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le decisioni del Comitato Esecutivo vengono adottate a maggioranza semplice dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 8 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l’aggiornamento degli elenchi dei soci, redige verbali assembleari ed i registri delle attività dell’Associazione.

Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione; provvede la riscossione delle entrate e  al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Predispone il rendiconto economico annuale delle attività svolte dall’Associazione di cui all’art. 2, secondo i criteri di cui all’art. 9.

 

ARTICOLO 9 – RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO

L’Associazione trae i suoi proventi dalle quote associative versate dai soci, dai contributi dei volontari conferiti da persone fisiche e da istituzioni ed enti pubblici e privati, da contributivi organismi internazionali, da introiti derivanti da convenzioni, da donazioni e lasciti testamentari, da lotterie,tombole, pesche e banchi di beneficenza, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione è redatto annualmente dal segretario e dal tesoriere, i quali predispongono inoltre un rendiconto economico delle attività svolte dall’associazione sulla base dei bilanci, dei rendiconti dei soci, nonché dell’ammontare dell’attività svolta dai soci di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2, comma 2.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci annuali sono approvati dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto , utili ed avanzi di gestione.

Tali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di cui all’art. 3 .

 

ARTICOLO 10 – QUOTE SOCIALI

La quota associativa annuale a carico dei soci è fissata dall’Assemblea ordinaria.

I soci non in regola con il, pagamento delle quote sociali non sono eletti e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ARTICOLO 11 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi.

L’Assemblea nomina i liquidatori. Il patrimonio mobiliare e immobiliare e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale

 

ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO

     Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia

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